Art. 5

Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

In vigore dal 20 dic 2007
Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti 1.   Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno negli allevamenti bovini, compreso quello degli animali allevati in azienda, non deve superare un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro, alle condizioni fissate ai paragrafi da 2 a 8. 2.   Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno sulle superfici prative non deve superare un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro. Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno sulle altre superfici agricole non deve superare un quantitativo corrispondente a 115 kg di azoto per ettaro. 3.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile ogni anno presso l’azienda entro il 31 marzo. Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti dati: a) numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti agricoli; b) calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda; c) rotazione delle colture, superficie prative e di ogni coltura, nonché una mappa schematica dell’ubicazione dei singoli appezzamenti; d) fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture; e) quantità e tipo di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi; f) applicazione di azoto e di fosforo su ogni appezzamento; g) applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ogni appezzamento. I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate. 4.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, da presentare ogni anno civile alle autorità competenti. 5.   L’azienda agricola che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all’, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli. 6.   Tutte le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale effettuano — almeno una volta ogni quattro anni — delle analisi del contenuto di fosforo nel suolo, per ogni area omogenea sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo. 7.   In ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale ogni anno si effettuano rilevazioni della concentrazioni di nitrati. Il numero di campioni analizzati annualmente per ogni azienda agricola non può essere inferiore a cinque. 8.   È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della semina dei prati.
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Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti (Art. 5 Decisione (UE) 2008/96) — Testo vigente | Portale Normativo