Art. 4

Controlli ufficiali

In vigore dal 20 dic 2007
Controlli ufficiali Il controllo documentale, di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004, deve avvenire presso il primo punto di ingresso nella Comunità; la prova di tale controllo sarà allegata alla partita. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004, la frequenza dei controlli fisici degli Stati membri sulle partite di alimenti di cui all’ della presente decisione potrà essere significativamente ridotta, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’ della presente decisione.
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