Art. 1
Approvazione dei controlli pre-esportazione
In vigore dal 20 dic 2007
Approvazione dei controlli pre-esportazione
Si approvano i controlli pre-esportazione riguardanti le aflatossine, effettuati dall’USDA immediatamente prima dell’esportazione verso la Comunità, per i seguenti alimenti e prodotti derivati (di seguito denominati «alimenti»):
a)
arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ;
b)
arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto fino a 1 kg);
c)
arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto fino a 1 kg).
L’approvazione di controlli pre-esportazione si applica solo alle arachidi di cui alla lettera a), prodotte sul territorio degli Stati Uniti d’America.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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