Art. 3
Frazionamento delle partite
In vigore dal 20 dic 2007
Frazionamento delle partite
Se una partita è frazionata, ogni frazione sarà accompagnata da una copia dell’attestato di cui all’, paragrafo 1, lettera b), certificato dalla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio è avvenuto il frazionamento, fino alla fase di vendita all’ingrosso compresa. Se l’imprenditore alimentare intende frazionare la partita, l’autorità competente può fornire le copie certificate dell’attestato anche al momento della commercializzazione.
Storico versioni
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