Art. 3

Frazionamento delle partite

In vigore dal 20 dic 2007
Frazionamento delle partite Se una partita è frazionata, ogni frazione sarà accompagnata da una copia dell’attestato di cui all’, paragrafo 1, lettera b), certificato dalla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio è avvenuto il frazionamento, fino alla fase di vendita all’ingrosso compresa. Se l’imprenditore alimentare intende frazionare la partita, l’autorità competente può fornire le copie certificate dell’attestato anche al momento della commercializzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:47(1):oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo