Art. 33

Compiti dell'autorità responsabile in relazione all'informazione e alla pubblicità

In vigore dal 19 dic 2007
Compiti dell'autorità responsabile in relazione all'informazione e alla pubblicità 1.   L'autorità responsabile provvede affinché le misure d'informazione e di pubblicità siano attuate in modo da ottenere la più ampia diffusione mediatica, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello territoriale adeguato. 2.   L'autorità responsabile organizza almeno le seguenti misure d'informazione e di pubblicità: a) almeno un'azione informativa all'anno per presentare, dal 2008, il varo del programma pluriennale o i risultati del o dei programmi annuali; b) la pubblicazione annuale, almeno sul sito web, dell'elenco dei beneficiari finali, della denominazione dei progetti e dell'importo del finanziamento pubblico e comunitario attribuito ai progetti. Non viene indicata l'identità delle persone facenti parte dei gruppi destinatari definiti nell' dell'atto di base. La Commissione riceve comunicazione dell'indirizzo del sito web.
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Compiti dell'autorità responsabile in relazione all'informazione e alla pubblicità (Art. 33 Decisione (UE) 2008/22) — Testo vigente | Portale Normativo