Art. 32

Informazione dei beneficiari finali

In vigore dal 19 dic 2007
Informazione dei beneficiari finali L'autorità responsabile informa i beneficiari finali che l'accettazione di un finanziamento implica che i loro nomi siano inclusi nell'elenco dei beneficiari finali pubblicato a norma dell', paragrafo 2, lettera b).
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Informazione dei beneficiari finali (Art. 32 Decisione (UE) 2008/22) — Testo vigente | Portale Normativo