Art. 17
Audit dei sistemi e audit dei progetti
In vigore dal 19 dic 2007
Audit dei sistemi e audit dei progetti
1. Gli audit di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), dell'atto di base sono effettuati sui sistemi di gestione e di controllo stabiliti dagli Stati membri e su un campione di progetti selezionati mediante un metodo approvato dall'autorità di audit.
Il metodo di campionamento:
a)
comprende un mix rappresentativo della natura e delle dimensioni dei progetti;
b)
tiene conto dei fattori di rischio già individuati in occasione di controlli nazionali o comunitari e degli aspetti costo/profitto delle verifiche.
Il campione comprende anche progetti attuati dall'autorità responsabile in veste di organo esecutivo, almeno su base percentuale.
Il metodo utilizzato per selezionare il campione viene documentato.
2. L'audit dei sistemi di gestione e di controllo verte, almeno una volta prima del 2013, su ognuno dei seguenti elementi: programmazione, delega di funzioni, selezione e aggiudicazione/attribuzione, monitoraggio dei progetti, pagamento, certificazione delle spese, relazioni alla Commissione, individuazione e trattamento delle eventuali irregolarità e valutazione dei programmi.
3. Gli audit dei progetti sono effettuati in loco sulla base della documentazione e dei registri conservati dal beneficiario finale e/o dai partner del progetto. Gli audit verificano che:
a)
il progetto risponda ai criteri di selezione del programma annuale, sia stato attuato conformemente alla convenzione di sovvenzione e rispetti tutte le eventuali condizioni di funzionalità e utilizzo o gli obiettivi da raggiungere;
b)
la spesa dichiarata corrisponda ai registri contabili e ai documenti giustificativi in possesso del beneficiario finale e/o dei partner del progetto, e quei registri corrispondano ai documenti giustificativi conservati dall'autorità responsabile o da eventuali organi delegati;
c)
le voci di spesa corrispondano alle regole di ammissibilità di cui all'allegato 11, alle disposizioni precisate nel corso della procedura nazionale di selezione, alle condizioni della convenzione di sovvenzione e ai lavori effettivamente eseguiti e ad altre norme comunitarie e nazionali, se pertinenti;
d)
l'utilizzo effettivo o previsto del progetto sia coerente con gli obiettivi, le azioni o le misure stabilite agli dell'atto di base e copra, dove opportuno, la popolazione destinataria;
e)
il contributo pubblico o privato sia stato pagato al beneficiario finale a norma dell', paragrafo 2, dell'atto di base;
f)
la tracciabilità dei dati sia adeguata;
g)
non vi siano conflitti d'interesse e sia rispettato il rapporto qualità-prezzo, specialmente nei casi in cui l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo del progetto.
4. Solo le spese nell'ambito di un audit effettuato a norma del paragrafo 3 sono comprese nell'importo delle spese verificate ai fini dell', paragrafo 1, lettera b), dell'atto di base. Se l'audit è eseguito prima della chiusura del progetto, per il calcolo del tasso di copertura valgono solo le spese effettivamente verificate.
5. Se i problemi riscontrati sembrano avere carattere sistematico e pertanto tale da comportare un rischio per altri progetti, l'autorità di audit provvede affinché vengano effettuati altri esami, eventualmente anche audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi. Le autorità responsabili prendono i necessari provvedimenti preventivi e correttivi.
6. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni basandosi sui risultati degli audit delle spese dichiarate alla Commissione, e le comunica alla Commissione nella relazione annuale di audit. Riguardo ai programmi annuali per i quali il margine di errore previsto supera la soglia di tolleranza del 2 % del contributo comunitario, l'autorità di audit analizza le conseguenze dell'errore e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono indicate almeno nella relazione annuale di audit.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:22(1):oj#art-17