Art. 18

Verifiche a cura dell'autorità di certificazione

In vigore dal 19 dic 2007
Verifiche a cura dell'autorità di certificazione 1.   Nei casi in cui l'autorità di audit esprime un parere con riserva o parere negativo sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo, l'autorità di certificazione verifica che l'informazione sia stata trasmessa alla Commissione. Essa verifica anche che l'autorità responsabile abbia predisposto un adeguato piano d'azione per il ripristino di sistemi di gestione e di controllo effettivamente operativi e per valutare l'incidenza del disfunzionamento sulla dichiarazione delle spese. 2.   Se l'autorità di audit non convalida la domanda di pagamento o la dichiarazione di rimborso ai fini della relazione finale sull'attuazione del programma annuale, l'autorità di certificazione provvede affinché sia presentata senza indugio una domanda di pagamento o dichiarazione di rimborso corretta.
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Verifiche a cura dell'autorità di certificazione (Art. 18 Decisione (UE) 2008/22) — Testo vigente | Portale Normativo