Art. 4

In vigore dal 10 dic 2007
L’assistenza finanziaria della Comunità è messa in atto conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), e alle sue disposizioni di esecuzione. In particolare, il memorandum di intesa e gli accordi di sovvenzione e prestito con le autorità libanesi prevedono l’adozione da parte del Libano di misure appropriate per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che influisca negativamente sull’assistenza in oggetto. Prevedono anche controlli da parte della Commissione, incluso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, con il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, e verifiche contabili da parte della Corte dei conti, eseguite in loco se appropriato.
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