Art. 2

In vigore dal 10 dic 2007
1.   Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità del Libano le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l’assistenza finanziaria della Comunità, che verranno stabilite in un memorandum d’intesa e in accordi di sovvenzione e prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi e le intese di cui all’, paragrafo 2. 2.   Nel corso dell’esecuzione dell’assistenza finanziaria comunitaria, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni del Libano che sono pertinenti ai fini di tale assistenza finanziaria. 3.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche del Libano siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza finanziaria della Comunità e che siano rispettate in maniera soddisfacente le condizioni di politica economica e finanziarie concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con le istituzioni di Bretton Woods e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario.
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