Art. 3

In vigore dal 10 dic 2007
1.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria comunitaria a favore del Libano al massimo in tre rate. 2.   L’esborso di ogni rata viene effettuato subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall’FMI. 3.   Inoltre, la seconda e la terza rata sono erogate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall’FMI e del piano d’azione UE-Libano nell’ambito della politica europea di vicinato e delle altre misure eventualmente concordate con la Commissione in applicazione dell’, paragrafo 1, e non prima di un trimestre dall’erogazione della rata precedente. 4.   I fondi sono versati alla Banque du Liban esclusivamente a copertura delle necessità finanziarie del paese.
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Art. 3 Decisione (UE) 2007/860 — Testo vigente | Portale Normativo