Art. 4

Composizione — Nomina

In vigore dal 7 dic 2007
Composizione — Nomina 1.   Il comitato è composto da 22 membri che rappresentano la comunità scientifica, l’industria e la società civile. 2.   I membri del comitato sono nominati dalla Commissione. Nell’ambito della procedura di selezione e di nomina si dovranno applicare i criteri seguenti: — esperienza nella progettazione e nell’attuazione della politica di ricerca, — eccellenza nella ricerca e/o nella gestione della ricerca, — esperienza nel campo della consulenza a livello europeo o internazionale, — equilibrio tra le discipline scientifiche e tecnologiche, con la nomina di persone che vantano un’esperienza universitaria/industriale specifica, — equilibrio geografico tenendo conto dei paesi associati ai programmi quadro, — adeguato equilibrio tra i generi. 3.   I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva cui la Commissione può attingere per la nomina di sostituti. 4.   I candidati selezionati sono nominati a titolo personale dalla Commissione e le forniranno consulenze indipendentemente da qualsiasi influenza esterna. 5.   Essi informano in tempo utile la Commissione di ogni conflitto d’interessi che potrebbe compromettere la loro indipendenza. 6.   I membri sono nominati per un mandato di 4 anni rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti conformemente al paragrafo 7, oppure fino alla scadenza del mandato. 7.   I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti: a) quando si dimettono; b) quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo; c) quando violano l’articolo 287 del trattato; d) quando, contrariamente al disposto del paragrafo 4, non sono indipendenti da qualsiasi influenza esterna; e) quando, contrariamente al disposto del paragrafo 5, non hanno informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi. 8.   I nomi dei membri sono pubblicati nel sito Internet della direzione generale della Ricerca. Detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
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