Art. 4
Composizione — Nomina
In vigore dal 7 dic 2007
Composizione — Nomina
1. Il comitato è composto da 22 membri che rappresentano la comunità scientifica, l’industria e la società civile.
2. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione. Nell’ambito della procedura di selezione e di nomina si dovranno applicare i criteri seguenti:
—
esperienza nella progettazione e nell’attuazione della politica di ricerca,
—
eccellenza nella ricerca e/o nella gestione della ricerca,
—
esperienza nel campo della consulenza a livello europeo o internazionale,
—
equilibrio tra le discipline scientifiche e tecnologiche, con la nomina di persone che vantano un’esperienza universitaria/industriale specifica,
—
equilibrio geografico tenendo conto dei paesi associati ai programmi quadro,
—
adeguato equilibrio tra i generi.
3. I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva cui la Commissione può attingere per la nomina di sostituti.
4. I candidati selezionati sono nominati a titolo personale dalla Commissione e le forniranno consulenze indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.
5. Essi informano in tempo utile la Commissione di ogni conflitto d’interessi che potrebbe compromettere la loro indipendenza.
6. I membri sono nominati per un mandato di 4 anni rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti conformemente al paragrafo 7, oppure fino alla scadenza del mandato.
7. I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:
a)
quando si dimettono;
b)
quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo;
c)
quando violano l’articolo 287 del trattato;
d)
quando, contrariamente al disposto del paragrafo 4, non sono indipendenti da qualsiasi influenza esterna;
e)
quando, contrariamente al disposto del paragrafo 5, non hanno informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi.
8. I nomi dei membri sono pubblicati nel sito Internet della direzione generale della Ricerca.
Detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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