Art. 5

Funzionamento

In vigore dal 7 dic 2007
Funzionamento 1.   Il comitato elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti. Il presidente e i due vicepresidenti costituiscono l’ufficio di presidenza del comitato; tale ufficio organizza i lavori del comitato. 2.   Con l’accordo della Commissione, il comitato può istituire sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato. 3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti o osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare alle delibere o ai lavori del comitato o di un sottogruppo, se la Commissione lo ritiene utile o necessario. 4.   Le informazioni ottenute partecipando alle delibere o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se la Commissione ritiene che attengano a questioni confidenziali. 5.   Il comitato e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. I rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni del comitato o dei suoi sottogruppi. 6.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno sulla base di un progetto presentato dalla Commissione. 7.   La Commissione può pubblicare o porre su Internet, nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del comitato.
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