Art. 32

Scambio di lettere

In vigore dal 5 dic 2007
Scambio di lettere Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 5, lo scambio di lettere ha luogo tra il segretario generale/alto rappresentante e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato. Lo scambio di lettere indica parimenti le eventuali limitazioni della partecipazione dell'END a missioni.
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Scambio di lettere (Art. 32 Decisione (UE) 2007/829) — Testo vigente | Portale Normativo