Art. 30
Condizioni
In vigore dal 5 dic 2007
Condizioni
I militari distaccati devono essere, per tutta la durata del distacco, in servizio retribuito presso le forze armate di uno Stato membro. Essi devono essere cittadini di uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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