Art. 30

Condizioni

In vigore dal 5 dic 2007
Condizioni I militari distaccati devono essere, per tutta la durata del distacco, in servizio retribuito presso le forze armate di uno Stato membro. Essi devono essere cittadini di uno Stato membro.
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Condizioni (Art. 30 Decisione (UE) 2007/829) — Testo vigente | Portale Normativo