Art. 29
Regime dei militari distaccati
In vigore dal 5 dic 2007
Regime dei militari distaccati
Con riserva degli articoli da 30 a 42, il regime di cui ai capi precedenti si applica anche ai militari distaccati presso l'SGC per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea conformemente alla decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:829:oj#art-29