Art. 1

In vigore dal 4 dic 2007
L’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 è approvato a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio in merito alla sua conclusione. I testi dell’accordo in forma di scambio di lettere, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, del suo protocollo e dei suoi allegati sono acclusi alla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:854:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo