Art. 2
In vigore dal 4 dic 2007
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
a)
pesca di gamberetti:
Spagna
1 421
TSL
Italia
1 776
TSL
Grecia
137
TSL
Portogallo
1 066
TSL
b)
pesca di pesci/cefalopodi:
Spagna
3 143
TSL
Italia
786
TSL
Grecia
471
TSL
c)
navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie:
Spagna
10
unità
Francia
9
unità
Portogallo
4
unità
d)
tonniere con lenze e canne:
Spagna
10
unità
Francia
4
unità
2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
Storico versioni
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