Art. 1
In vigore dal 4 dic 2007
L’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 è approvato a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio in merito alla sua conclusione.
I testi dell’accordo in forma di scambio di lettere, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, del suo protocollo e dei suoi allegati sono acclusi alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:854:oj#art-1