Art. 21
In vigore dal 30 nov 2007
1. Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli -18 viene concesso, a condizione che gli Stati membri:
a)
attuino i programmi conformemente alle disposizioni applicabili della legislazione comunitaria, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;
b)
fissino al 1o gennaio 2008, al più tardi, l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione dei programmi di cui agli -18.
c)
trasmettano alla Commissione, entro il 1o giugno 2008, le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi di cui agli -18, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 7, lettera a) della decisione 90/424/CEE;
d)
per i programmi di cui all' forniscano alla Commissione, mediante l'apposito sistema informatico on-line, una relazione trimestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti nel quadro della sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici, entro quattro settimane dalla fine del mese di riferimento della relazione in questione;
e)
per i programmi di cui agli -12 forniscano alla Commissione una relazione mensile sui risultati del programma di sorveglianza delle TSE, entro quattro settimane dalla fine del mese di riferimento della relazione in questione;
f)
per i programmi di cui agli -18 forniscano alla Commissione, entro il 30 aprile 2009, conformemente all'articolo 24, paragrafo 7, lettera b) della decisione 90/424/CEE, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, corredata dei documenti giustificativi dei costi sostenuti dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo 1o gennaio 2008-31 dicembre 2008;
g)
attuino in modo efficace i programmi di cui agli -18;
h)
per i programmi di cui agli -18, non presentino altre richieste di contributi comunitari per tali misure, né lo abbiano fatto in precedenza.
2. Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.
Storico versioni
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