Art. 2
In vigore dal 20 nov 2007
1. L'Italia recupera presso i beneficiari l'aiuto di cui all', punto 1.
2. Le somme da recuperare includono gli interessi decorsi dalla data in cui sono divenute disponibili per i beneficiari fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del regolamento (CE) n. 794/2004.
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