Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 nov 2007
1.   L'Italia recupera presso i beneficiari l'aiuto di cui all', punto 1. 2.   Le somme da recuperare includono gli interessi decorsi dalla data in cui sono divenute disponibili per i beneficiari fino alla data del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del regolamento (CE) n. 794/2004.
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