Art. 4
In vigore dal 20 nov 2007
1. L'Italia informa la Commissione dello stato dei procedimenti nazionali di esecuzione della presente decisione fino alla loro conclusione.
2. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia fornisce informazioni indicanti gli importi totali, per capitale e interessi, da recuperare presso i beneficiari nonché una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. Entro lo stesso termine l'Italia invia alla Commissione la documentazione comprovante che ai beneficiari è stato ingiunto di rimborsare l'aiuto.
3. Al termine del periodo di due mesi indicato al paragrafo 2, l'Italia presenta, su semplice richiesta della Commissione, una relazione sulle misure già adottate o previste, per conformarsi alla presente decisione. Tale relazione fornisce inoltre informazioni dettagliate sull'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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