Art. 6

In vigore dal 15 nov 2007
La presente decisione si applica dal 1o dicembre 2007 al 30 novembre 2012. Tuttavia, in caso di adozione di un nuovo regime preferenziale, che sostituisca quello previsto dalla decisione 2001/822/CE oltre il 31 dicembre 2011, o di proroga del regime attuale, la presente decisione continuerà ad essere applicabile fino alla data di scadenza del nuovo regime o del regime attuale prorogato, ma in ogni caso non oltre il 30 novembre 2012.
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