Art. 2

In vigore dal 15 nov 2007
La deroga di cui all’ si applica al pesce catturato in mare da navi o navi officina e ai quantitativi annui indicati nell’allegato della presente decisione importati nella Comunità dalle isole Falkland nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2007 e il 30 novembre 2012. Le navi e le navi officina di cui al primo comma soddisfano le condizioni stabilite all’, paragrafo 2, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, ad eccezione della lettera d).
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