Art. 2
In vigore dal 15 nov 2007
La deroga di cui all’ si applica al pesce catturato in mare da navi o navi officina e ai quantitativi annui indicati nell’allegato della presente decisione importati nella Comunità dalle isole Falkland nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2007 e il 30 novembre 2012.
Le navi e le navi officina di cui al primo comma soddisfano le condizioni stabilite all’, paragrafo 2, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, ad eccezione della lettera d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:767:oj#art-2