Art. 4

In vigore dal 15 nov 2007
Le autorità doganali delle isole Falkland adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all’. A tal fine tutti i certificati rilasciati conformemente alla presente decisione devono recare un riferimento a quest’ultima. Ogni tre mesi le autorità competenti delle isole Falkland trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in virtù della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.
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