Art. 3
In vigore dal 9 ott 2007
1. L’aliquota ridotta dell’accisa da applicare al prodotto di cui all’ è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro.
2. L’aliquota ridotta può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 50 % alla normale aliquota dell’accisa nazionale sull’alcole.
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