Art. 2

In vigore dal 9 ott 2007
La deroga di cui all’ è limitata al rum quale è definito nell’, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (5), e nella fattispecie al rum prodotto nei dipartimenti d’oltremare a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico pari o superiore a 225 grammi all’ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico volumico acquisito pari o superiore a 40 % vol.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/659 — Testo vigente | Portale Normativo