Art. 1
In vigore dal 9 ott 2007
In deroga all’articolo 90 del trattato, la Francia è autorizzata a prorogare l’applicazione, nel suo territorio continentale, al rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare di un’accisa di aliquota inferiore all’aliquota integrale sull’alcole stabilita all’ della direttiva 92/84/CEE.
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