Art. 7
Accesso al programma
In vigore dal 25 set 2007
Accesso al programma
Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali al livello pertinente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operano nel settore dell’informazione e della prevenzione del consumo di droga, ivi compreso il settore della riduzione della domanda e del trattamento dei danni causati dalla droga.
Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro accedono alle sovvenzioni previste dal programma soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali.
Storico versioni
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