Art. 5
Partecipazione
In vigore dal 25 set 2007
Partecipazione
Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi:
a)
i paesi EFTA che aderiscono all’accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;
b)
i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione, conformemente alla condizioni previste negli accordi di associazione o nei loro protocolli aggiuntivi relativi alla partecipazione a programmi comunitari, conclusi o da concludere con tali paesi.
I paesi candidati che non partecipano al programma possono essere coinvolti, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all’adesione, o possono esserlo altri paesi terzi od organizzazioni internazionali che non partecipano al programma, qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.
Storico versioni
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