Art. 3

Obiettivi specifici

In vigore dal 25 set 2007
Obiettivi specifici Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici: a) promuovere azioni transnazionali per: i) costituire reti multidisciplinari; ii) assicurare lo sviluppo della base delle conoscenze, lo scambio di informazioni e l’individuazione e la diffusione delle buone prassi, ivi compresi la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale; iii) sensibilizzare il pubblico ai problemi sanitari e sociali provocati dal consumo di droghe e incoraggiare un dialogo aperto per migliorare la comprensione di tale fenomeno; iv) sostenere misure volte a prevenire il consumo di droga, anche affrontando il problema della riduzione dei danni collegati alla droga e dei metodi di trattamento, tenendo in considerazione le conoscenze scientifiche più avanzate; b) coinvolgere la società civile nell’attuazione e nello sviluppo della strategia antidroga dell’UE e dei piani d’azione dell’UE; c) controllare, attuare e valutare la realizzazione di specifiche azioni nell’ambito dei piani d’azione sulla droga 2005-2008 e 2009-2012. Il Parlamento europeo è coinvolto nel processo di valutazione tramite la sua partecipazione al gruppo di orientamento della Commissione in materia di valutazione.
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