Art. 1
Istituzione e ambito di applicazione del programma
In vigore dal 25 set 2007
Istituzione e ambito di applicazione del programma
1. La presente decisione istituisce il programma «Prevenzione e informazione in materia di droga» (di seguito «il programma») nell’ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di contribuire a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e ridurre gli effetti nocivi della droga sulla salute.
2. Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:1150:oj#art-1