Art. 7 · Accesso al programma

Art. 7

Accesso al programma

In vigore dal 25 set 2007
Accesso al programma Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali al livello pertinente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operano nel settore dell’informazione e della prevenzione del consumo di droga, ivi compreso il settore della riduzione della domanda e del trattamento dei danni causati dalla droga. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro accedono alle sovvenzioni previste dal programma soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali.
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