Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 lug 2007
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a)
«branco» indica tutto il pollame (come quello da ingrasso) avente lo stesso stato sanitario, allevato nello stesso stabilimento o recinto e costituente un’unica unità epidemiologica; in caso di pollame in batteria, il branco comprende tutti i volatili che condividano lo stesso ambiente;
b)
«lotto di macellazione» indica una partita di polli da ingrasso, allevati nello stesso branco, e portati nello stesso giorno a un mattatoio;
c)
«autorità competente» indica la o le autorità di uno Stato membro, designate ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:516:oj#art-2