Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 19 lug 2007
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: a) «branco» indica tutto il pollame (come quello da ingrasso) avente lo stesso stato sanitario, allevato nello stesso stabilimento o recinto e costituente un’unica unità epidemiologica; in caso di pollame in batteria, il branco comprende tutti i volatili che condividano lo stesso ambiente; b) «lotto di macellazione» indica una partita di polli da ingrasso, allevati nello stesso branco, e portati nello stesso giorno a un mattatoio; c) «autorità competente» indica la o le autorità di uno Stato membro, designate ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
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