Art. 4

Composizione — Nomina

In vigore dal 28 giu 2007
Composizione — Nomina 1.   Il gruppo è composto da un massimo di 35 membri. 2.   Il direttore generale della DG «Società dell’informazione e media» o il suo rappresentante nomina i membri e gli osservatori del gruppo scegliendoli tra specialisti con competenze nelle materie di cui agli , su proposta delle organizzazioni invitate a designare esperti. I membri supplenti sono nominati in numero pari a quello dei membri effettivi e secondo le stesse modalità. Il supplente sostituisce automaticamente un membro effettivo in caso di assenza o impedimento. 3.   I membri sono nominati in modo da assicurare una rappresentanza equilibrata delle varie parti interessate e, più in particolare, comprendono rappresentanti dei seguenti settori: a) società civile: i) gruppi di utenti finali soggetti ai sistemi RFID (cittadini, consumatori, pazienti, lavoratori); ii) associazioni per la difesa della vita privata; b) parti interessate: i) utenti dei diversi settori applicativi (per esempio logistica, autotrasporti, aerospaziale, sanità, commercio al dettaglio, industria farmaceutica); ii) soggetti coinvolti attivamente nella configurazione dei sistemi RFID (per esempio produttori di chip, progettisti e fabbricanti di tag e lettori, integratori di software e di sistemi, prestatori di servizi e fornitori di soluzioni per la sicurezza e la riservatezza); iii) organismi di normalizzazione. 4.   Le seguenti autorità pubbliche sono invitate a partecipare ai lavori del gruppo in qualità di osservatori: a) rappresentanti degli Stati membri che assumono la presidenza dell’UE durante il mandato del gruppo di esperti; b) rappresentanti delle autorità per la protezione dei dati. 5.   I seguenti esperti sono invitati a partecipare ai lavori del gruppo in qualità di osservatori: a) ricercatori e operatori universitari; b) esperti in tecnologia, con particolare riguardo alla prossima generazione di RFID in rete («Internet degli oggetti»); c) giuristi, che saranno invitati a prestare consulenza in materia legislativa. 6.   I membri del gruppo sono nominati con un mandato di due anni rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato. 7.   I membri che non siano più in grado di contribuire effettivamente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del loro mandato. 8.   I nomi delle organizzazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono pubblicati sul sito internet della DG «Società dell’informazione e media». I dati personali dei membri sono raccolti, elaborati e pubblicati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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