Art. 4
Composizione — Nomina
In vigore dal 28 giu 2007
Composizione — Nomina
1. Il gruppo è composto da un massimo di 35 membri.
2. Il direttore generale della DG «Società dell’informazione e media» o il suo rappresentante nomina i membri e gli osservatori del gruppo scegliendoli tra specialisti con competenze nelle materie di cui agli , su proposta delle organizzazioni invitate a designare esperti. I membri supplenti sono nominati in numero pari a quello dei membri effettivi e secondo le stesse modalità. Il supplente sostituisce automaticamente un membro effettivo in caso di assenza o impedimento.
3. I membri sono nominati in modo da assicurare una rappresentanza equilibrata delle varie parti interessate e, più in particolare, comprendono rappresentanti dei seguenti settori:
a)
società civile:
i)
gruppi di utenti finali soggetti ai sistemi RFID (cittadini, consumatori, pazienti, lavoratori);
ii)
associazioni per la difesa della vita privata;
b)
parti interessate:
i)
utenti dei diversi settori applicativi (per esempio logistica, autotrasporti, aerospaziale, sanità, commercio al dettaglio, industria farmaceutica);
ii)
soggetti coinvolti attivamente nella configurazione dei sistemi RFID (per esempio produttori di chip, progettisti e fabbricanti di tag e lettori, integratori di software e di sistemi, prestatori di servizi e fornitori di soluzioni per la sicurezza e la riservatezza);
iii)
organismi di normalizzazione.
4. Le seguenti autorità pubbliche sono invitate a partecipare ai lavori del gruppo in qualità di osservatori:
a)
rappresentanti degli Stati membri che assumono la presidenza dell’UE durante il mandato del gruppo di esperti;
b)
rappresentanti delle autorità per la protezione dei dati.
5. I seguenti esperti sono invitati a partecipare ai lavori del gruppo in qualità di osservatori:
a)
ricercatori e operatori universitari;
b)
esperti in tecnologia, con particolare riguardo alla prossima generazione di RFID in rete («Internet degli oggetti»);
c)
giuristi, che saranno invitati a prestare consulenza in materia legislativa.
6. I membri del gruppo sono nominati con un mandato di due anni rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato.
7. I membri che non siano più in grado di contribuire effettivamente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del loro mandato.
8. I nomi delle organizzazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono pubblicati sul sito internet della DG «Società dell’informazione e media». I dati personali dei membri sono raccolti, elaborati e pubblicati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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