Art. 5
Funzionamento
In vigore dal 28 giu 2007
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. D’intesa con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nell’ambito del mandato definito dal gruppo. Essi vengono sciolti non appena hanno adempiuto il proprio mandato.
3. Il rappresentante della Commissione, se lo ritiene utile e/o necessario, può invitare esperti od osservatori che possiedono una competenza specifica su una questione all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o di un sottogruppo.
4. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se la Commissione le giudica riservate.
5. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario stabiliti da quest’ultima. I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono presenziare altri funzionari della Commissione interessati ai temi trattati.
6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.
7. La Commissione può pubblicare, nella lingua originale del documento, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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