Art. 2
Mandato
In vigore dal 28 giu 2007
Mandato
Il gruppo ha il compito di:
a)
consigliare la Commissione sul contenuto di una raccomandazione che esponga i principi cui dovrebbero attenersi le autorità pubbliche e le altre parti interessate in relazione all’uso della RFID, nonché su altre eventuali iniziative della Commissione in questo campo;
b)
elaborare orientamenti sulle modalità di funzionamento delle applicazioni RFID, tenendo conto delle opinioni delle parti interessate, delle questioni concernenti gli utilizzatori a lungo termine e degli aspetti socioeconomici delle tecnologie RFID;
c)
sostenere la Commissione nella promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte agli Stati membri e ai cittadini sulle opportunità offerte e sulle sfide sollevate dalla RFID;
d)
fornire informazioni obiettive e favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche riguardo alle opportunità e alle sfide inerenti alla tecnologia RFID, comprese le sue applicazioni per l’economia e la società europee; fornire informazioni obiettive sui quadri normativi comunitari e nazionali relativi alla protezione dei dati e alla tutela della vita privata, nonché su altre questioni politiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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