Art. 6

Complementarità, coerenza e conformità

In vigore dal 25 giu 2007
Complementarità, coerenza e conformità 1.   Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie. In particolare, per garantire una risposta coerente della Comunità per quanto concerne l'integrazione di cittadini di paesi terzi, le azioni finanziate a titolo del presente Fondo sono specifiche e complementari a quelle finanziate nel quadro del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo per i rifugiati. 2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all’. 3.   Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.
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Complementarità, coerenza e conformità (Art. 6 Decisione (UE) 2007/435) — Testo vigente | Portale Normativo