Art. 5

Azioni comunitarie

In vigore dal 25 giu 2007
Azioni comunitarie 1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 7 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l’intera Comunità (di seguito «azioni comunitarie») relative alla politica in materia di immigrazione e integrazione. 2.   Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare: a) promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche in materia di immigrazione e nell’attuazione delle buone pratiche nel settore dell'integrazione; b) sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota basati su partenariati transnazionali tra organismi di due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità delle politiche in materia di integrazione; c) sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione; d) sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche in materia di immigrazione e integrazione, compreso l'utilizzo della tecnologia più avanzata; e) sostenere progetti pilota e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria in materia di immigrazione e di integrazione e nuove forme di normativa comunitaria per l'immigrazione; f) sostenere lo sviluppo e l'applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici in materia di immigrazione e integrazione. 3.   Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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