Art. 1

Oggetto e ambito d'applicazione

In vigore dal 25 giu 2007
Oggetto e ambito d'applicazione 1.   La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi (di seguito «il Fondo»), nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 574/2007/CE e la decisione n. 575/2007/CE, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri. La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, le sue modalità di attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione. Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri. 2.   I cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio di un paese terzo e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di tale Stato membro, rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione. 3.   I cittadini di paesi terzi che hanno presentato una domanda di asilo riguardo alla quale non è stata ancora presa una decisione definitiva o godono dello status di rifugiati o della protezione sussidiaria o che soddisfano i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati o sono ammissibili alla protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (11), sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione. 4.   Per «cittadino di un paese terzo» si intende qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell', paragrafo 1, del trattato.
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Oggetto e ambito d'applicazione (Art. 1 Decisione (UE) 2007/435) — Testo vigente | Portale Normativo