Art. 2

Obiettivo generale del Fondo

In vigore dal 25 giu 2007
Obiettivo generale del Fondo 1.   Obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per permettere a cittadini di paesi terzi provenienti da contesti economici, sociali, culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società europee. Il Fondo si concentra essenzialmente su azioni miranti all'integrazione dei cittadini di paesi terzi appena arrivati 2.   Per promuovere l'obiettivo di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce allo sviluppo e all'attuazione di strategie nazionali d'integrazione dei cittadini di paesi terzi in tutti gli aspetti della società, tenendo conto in particolare del principio secondo cui l'integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri. 3.   Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.
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