Art. 2

In vigore dal 21 giu 2007
1.   Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i saponi, gli shampoo e i balsami per capelli ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i prodotti devono rientrare nel gruppo di prodotti «saponi, shampoo e balsami per capelli» e soddisfare i criteri ecologici stabiliti nell’allegato della presente decisione. 2.   La presente decisione è applicabile fatta salva la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (2).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:506:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo