Art. 2
In vigore dal 21 giu 2007
1. Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i saponi, gli shampoo e i balsami per capelli ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i prodotti devono rientrare nel gruppo di prodotti «saponi, shampoo e balsami per capelli» e soddisfare i criteri ecologici stabiliti nell’allegato della presente decisione.
2. La presente decisione è applicabile fatta salva la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (2).
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