Art. 1
In vigore dal 21 giu 2007
Il gruppo di prodotti «saponi, shampoo e balsami per capelli» comprende qualsiasi sostanza e preparato eliminabile con il risciacquo e destinato al contatto con la cute e i capelli al fine esclusivo o principale di detergerli. Il gruppo di prodotti comprende anche qualsiasi sostanza e preparato eliminabile con il risciacquo e destinato al contatto con i capelli al fine di migliorarne lo stato (balsami per capelli).
Il suddetto gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale.
Il gruppo di prodotti non comprende i prodotti commercializzati appositamente a scopo disinfettante o antibatterico.
Storico versioni
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