Art. 9

Misure di attuazione

In vigore dal 20 giu 2007
Misure di attuazione 1.   La Commissione attua l’assistenza comunitaria secondo il regolamento finanziario. 2.   Per attuare il programma la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali del programma stabiliti all’, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all’ e, se necessario, un elenco di altre azioni. Il programma di lavoro annuale stabilisce la percentuale minima delle spese annuali da assegnare alle sovvenzioni. 3.   Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2. 4.   Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione riguardanti tutti gli altri aspetti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all’, paragrafo 3. 5.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l’altro, dei seguenti criteri: a) gli obiettivi generali e specifici di cui agli e le misure adottate nei vari settori di cui all’ e la conformità con il programma di lavoro annuale; b) la qualità dell’azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi; c) l’importo del finanziamento comunitario richiesto e sua efficacia sotto il profilo dei costi rispetto ai risultati attesi; d) l’impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali e specifici di cui agli e sulle misure adottate nei vari settori di cui all’; e) l’innovazione. 6.   Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all’, lettera c), vanno valutate considerando: a) la coerenza con gli obiettivi del programma; b) la qualità delle attività programmate; c) il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico; d) l’impatto geografico delle attività svolte; e) il coinvolgimento dei cittadini nell’organizzazione degli organismi interessati; f) il rapporto costi/efficacia dell’attività proposta.
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