Art. 7

Accesso al programma

In vigore dal 20 giu 2007
Accesso al programma Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali al livello appropriato, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne, a garantire una protezione contro tale violenza o a fornire sostegno alle vittime, o ad attuare azioni destinate a promuovere il rifiuto di tale violenza o a favorire un cambiamento di atteggiamento e di comportamento nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle vittime della violenza.
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Accesso al programma (Art. 7 Decisione (UE) 2007/779) — Testo vigente | Portale Normativo