Art. 7
Accesso al programma
In vigore dal 20 giu 2007
Accesso al programma
Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali al livello appropriato, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne, a garantire una protezione contro tale violenza o a fornire sostegno alle vittime, o ad attuare azioni destinate a promuovere il rifiuto di tale violenza o a favorire un cambiamento di atteggiamento e di comportamento nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle vittime della violenza.
Storico versioni
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