Art. 3

Obiettivo specifico

In vigore dal 20 giu 2007
Obiettivo specifico Il programma persegue l’obiettivo specifico di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne, compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta degli esseri umani, adottando misure di prevenzione e fornendo sostegno e protezione alle vittime e ai gruppi a rischio. Ciò può essere realizzato mediante le seguenti azioni transnazionali o altri tipi di azione, come stabilito dall’: a) assistendo e incoraggiando le organizzazioni non governative (ONG) e altre organizzazioni attive in questo settore, come stabilito dall’; b) sviluppando e attuando azioni di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici, quali professioni specifiche, autorità competenti, determinati settori del pubblico generale e gruppi a rischio, al fine sia di migliorare la comprensione e promuovere l’adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza sia di incoraggiare l’assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti; c) diffondendo i risultati ottenuti nell’ambito dei programmi Daphne e Daphne II, compreso il loro adeguamento, trasferimento e uso da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche; d) individuando e rafforzando le azioni che contribuiscono al trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza, ossia seguendo un approccio che favorisca il rispetto nei loro confronti e ne promuova il benessere e l’autorealizzazione; e) costituendo e sostenendo reti multidisciplinari, al fine di rafforzare la cooperazione tra le ONG e le altre organizzazioni attive in questo settore; f) assicurando lo sviluppo di informazioni fondate su dati di fatto e della base delle conoscenze, lo scambio, l’individuazione e la diffusione di informazioni e buone pratiche, ivi comprese la ricerca, la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale; g) elaborando e sperimentando materiale didattico e di sensibilizzazione per quanto riguarda la prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, e integrando e adattando quello già disponibile per un uso in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari; h) studiando i fenomeni collegati alla violenza e il relativo impatto sia sulle vittime che sulla società nel suo insieme, compresi i costi sociali, economici e relativi all’assistenza sanitaria, al fine di combattere le origini della violenza a tutti i livelli della società; i) sviluppando e attuando programmi di sostegno per le vittime e le persone a rischio e programmi d’intervento per gli autori delle violenze, garantendo nel contempo la sicurezza delle vittime.
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Obiettivo specifico (Art. 3 Decisione (UE) 2007/779) — Testo vigente | Portale Normativo